Art. 85 — Ricorsi
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 66 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso del Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La decisione del Ministro e' trasmessa all'intendente di finanza che la notifica al concessionario, o se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo 84. Contro la decisione di rigetto e' ammesso il ricorso alla Corte dei Conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art85 · fonte del testo
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