Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 480/1993

    Questione infondata
    30 dicembre 1993

    Riguardo alle impugnative degli artt. 1, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, il promosso giudizio di legittimità costituzionale sulla misura dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte operanti in Sicilia, non può aver corso. La contestata previsione, secondo cui i compensi suddetti sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, non è infatti contenuta ne' nell'una ne' nell'altra delle su indicate disposizioni di leggi statali e pertanto, per ciò che attiene ad esse, si riscontra una 'aberratio ictus', mentre la disposizione della legge regionale e i decreti ministeriali - che la norma in questione invece contengono - si sottraggono a loro volta al richiesto sindacato, la prima perché inapplicabile, 'ratione temporis', nel processo di provenienza, ed i secondi perché non sottoponibili, in quanto atti privi di forza di legge, al giudizio della Corte. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 7, legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23, legge Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 76 e 97 e 3, 53 e 97 Cost.).

    Art. 1 Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 7/1993

    Questione infondata
    19 gennaio 1993

    L'eventuale errore nella denuncia di violazione di dati parametri costituzionali, da parte di norma di legge ordinaria, attiene direttamente alla fondatezza o meno del giudizio di legittimità e non ha rilievo meramente pregiudiziale. (Rigetto della eccezione di inammissibilità fondata sulla non conferenza dei parametri invocati dal giudice "a quo" - nella specie: artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 2749, primo comma, cod.civ.).

    Art. 61 Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici · Art. 1 Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi · Art. 2749 c.c. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 1031 parole tolte, 14 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

tolto: a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

tolto: b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

tolto: c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elmenti considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:

tolto: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

tolto: b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

tolto: c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

tolto: d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. Sono invece a carico dei contribuenti:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

tolto: b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

tolto: c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervente modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art61 · fonte del testo