Art. 24 — Nomina
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, cui rinvia integralmente l’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, prevedeva che in caso di vacanza della concessione del servizio di riscossione dei tributi, che si espleta in regime di concessione amministrativa nei singoli ambiti territoriali, “in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio” fosse nominato un “commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione”, scelto fra i soggetti abilitati che ne avessero fatto richiesta o, in mancanza, in persona del concessionario di un ambito territoriale contiguo, disponendo inoltre che al commissario “si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto” nei successivi articoli. Da un esame dell’articolato normativo del d.P.R. n. 43 del 1988 non trovano riscontro oggettivo le censure del rimettente, volte a sostenere che le norme impugnate comportassero l’obbligo per il commissario di gestire l’attività d’impresa con tutti gli oneri gravanti sul concessionario ma senza averne i diritti, e pertanto anche in condizioni antieconomiche, e che tale obbligo potesse essere imposto senza un ragionevole limite temporale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dell’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. – Sul fatto che l'eventuale funzionamento patologico di una norma non possa costituire presupposto per farne valere un'illegittimità riferita alla lesione del principio di uguaglianza v. le richiamate sentenze n. 300/2000, n. 40/1998, n. 175/1997 e n. 157/1996.
Art. 24 Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici · Art. 1 Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 119 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione piu' idone a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art24 · fonte del testo
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