Art. 103 — Segreto d'ufficio
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 84 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice e fuori dei casi previsti dalla legge, dai concessionari e dal personale da essi dipendente a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione, diverse dai contribuenti e dai loro rappresentati. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i concessionari possono fornire dati ed informazioni globali sull'attivita' di riscossione a richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art103 · fonte del testo
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