[1]1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
- a)nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;
- b)nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa. Roma, 9 settembre 1999
[2]Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Presidente della C.E.I. Ruini
Testo vigente dal 15 novembre 1999
