Articolo abrogato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Abrogato dal 1 gennaio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Abrogato dal 1 gennaio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1988 al 1 gennaio 1998. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'art. 48, comma 2, lettera b), del testo unico, i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro devono avere per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili e devono contenere l'indicazione nominativa dei beneficiari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art7 · fonte del testo
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