A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le disposizioni in materia di ritenuta alla fonte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' in provvedimenti legislativi successivamente emanati, si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314. La ritenuta prevista nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere anche operata:
- a)con l'aliquota del 20 per cento, sui redditi indicati nell'art. 49, comma 2, lettera d), e comma 3, e nell'art. 81, comma 1, lettere g) ed m), del testo unico; per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta e' operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto coma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;
- b)con l'aliquota del 20 per cento sulle indennita' di cui all'art. 16, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico. La ritenuta prevista nell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)).
Testo vigente dal 1 luglio 1998 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
