A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le disposizioni in materia di ritenuta alla fonte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' in provvedimenti legislativi successivamente emanati, si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314. La ritenuta prevista nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere anche operata:

  • a)con l'aliquota del 20 per cento, sui redditi indicati nell'art. 49, comma 2, lettera d), e comma 3, e nell'art. 81, comma 1, lettere g) ed m), del testo unico; per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta e' operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto coma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;
  • b)con l'aliquota del 20 per cento sulle indennita' di cui all'art. 16, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico. La ritenuta prevista nell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)).

Testo vigente dal 1 luglio 1998 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 275/1999

    Parametro
    30 giugno 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 24 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 294/1993

    Parametro
    24 giugno 1993

    Riuniti i giudizi: 1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi perce…

    Art. 24 Accertamento imposte sui redditi · Art. 29 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

… provvedimenti legislativi successivamente emanati, si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi. tolto: 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314. tolto: 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314. tolto: 4. La ritenuta prevista nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere anche operata:

b) con l'aliquota del 20 per cento sulle indennita' di cui all'art. 16, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico. tolto: 5. La ritenuta prevista nell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica … essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta. tolto: 6. La ritenuta prevista nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sugli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico distribuiti ai partecipanti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art33 · fonte del testo