Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per meta' del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorita' giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.

Testo vigente dal 29 febbraio 1988 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art3 · fonte del testo