Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.

Testo vigente dal 29 febbraio 1988 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art21 · fonte del testo