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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1988 al 2 dicembre 2005. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della deducibilita' delle perdite su crediti, a norma dell'art. 66, comma 3, del testo unico, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art11 · fonte del testo