Art. 6 — Affari giuridici e legislativi
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 settembre 1996, n. 522.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 settembre 1996, n. 522.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1991 al 22 ottobre 1996. 35 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ciascun dipartimento tratta gli affari giuridici e legislativi inerenti al proprio settore di competenza anche avvalendosi, ove necessario, del supporto dei servizi di cui agli articoli seguenti e riferendo al Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;419~art6 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.