Art. 2 — Dipartimento per la programmazione e per il coordinamento generale
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 settembre 1996, n. 522.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 settembre 1996, n. 522.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1991 al 22 ottobre 1996. 388 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il dipartimento assicura il coordinamento dell'attivita' dei dipartimenti e dei servizi e predispone gli atti di programmazione da emanarsi con decreto del Ministro. A tal fine il direttore del dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attivita' volta ad assicurare il coordinamento e la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca le conferenze di cui all'art. 12, comma 4, lettere i) ed l), della legge. Le conferenze di cui al comma 1 formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti, riferendone al Ministro anche con una relazione annuale. Il dipartimento inoltre:
tolto: a) predispone gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale;
tolto: b) elabora il piano triennale di sviluppo delle universita', ivi comprese le programmazioni degli organici del personale universitario;
tolto: c) elabora il programma pluriennale di sviluppo della ricerca;
tolto: d) predispone gli atti necessari al Ministro quale membro permanente dei comitati interministeriali;
tolto: e) cura l'adozione delle iniziative volte alla programmazione dello sviluppo della rete nazionale di calcolo delle universita' e degli enti di ricerca avvalendosi del supporto del servizio per il sistema informativo e statistico;
tolto: f) predispone gli elementi per la redazione dei disegni di legge concernenti la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e delle relative variazioni, nonche' le relazioni tecnico-finanziarie per gli altri provvedimenti legislativi;
tolto: g) promuove e coordina le iniziative per la verifica periodica dell'organizzazione e della funzionalita' delle strutture del Ministero;
tolto: h) predispone il rapporto quinquennale che il Ministro presenta alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
tolto: i) predispone la relazione da comunicare alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica sullo stato della pubblica amministrazione. Le relazioni ed i piani di cui al comma 3 devono essere formulate in modo da evidenziare anche la distribuzione delle risorse sul territorio. Il dipartimento cura altresi' le attivita' di coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, nonche' la promozione delle iniziative delle universita' volte alla preparazione per l'insegnamento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e all'interscambio culturale tra universita' e scuola.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;419~art2 · fonte del testo
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