Art. 29 — Interruzioni del servizio

Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. Soltanto in caso di necessita' grave ed urgente il direttore puo', sotto la propria responsabilita', tenere chiusa la biblioteca, avvisando immediatamente il Ministero. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data al pubblico tempestiva informazione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art29 · fonte del testo