Art. 29 — Interruzioni del servizio
Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. Soltanto in caso di necessita' grave ed urgente il direttore puo', sotto la propria responsabilita', tenere chiusa la biblioteca, avvisando immediatamente il Ministero. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data al pubblico tempestiva informazione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
