Art. 77 — Spese d'ufficio
Alle spese d'ufficio per il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' per gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, escluse quelle di competenza del Provveditorato generale dello Stato, provvede il Dipartimento medesimo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
