All'acquisto dell'armamento individuale e di reparto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.135, nonche' del relativo munizionamento provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'osservanza, ove prescritto, delle particolari condizioni tecniche approvate dal Ministero della difesa. Ai fini del collaudo di detti materiali, le commissioni previste dall'art. 26 possono avvalersi della consulenza degli organi tecnici del Ministero della difesa, i quali provvedono alla sorveglianza tecnica sulle lavorazioni e sulle prove, secondo le particolari condizioni stabilite dallo stesso Ministero. Le spese per la sorveglianza sulle lavorazioni e sulle prove effettuate da parte del Ministero della difesa sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la riparazione e la manutenzione ordinaria delle armi, individuali e di reparto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art60 · fonte del testo