Art. 4 — Direttore
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80.
Abrogato dal 19 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80.
Abrogato dal 19 luglio 2013
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2001 al 19 luglio 2013. 343 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, nonche' in materia di documentazione e di informatica applicata e di gestione dei progetti e programmi europei, in base a criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione. Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
tolto: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo;
tolto: b) assicura le condizioni per la piu' efficace attuazione dei progetti e delle attivita' previste nel programma;
tolto: c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;
tolto: d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
tolto: e) cura l'applicazione del regolamento;
tolto: f) valuta l'attivita' dei dirigenti. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il consiglio ne valuta l'attivita'. Il trattamento economico spettante al direttore e' stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione, tenuto conto dei livelli previsti per posizioni parificabili di analoghe istituzioni. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e dei risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-21;415~art4 · fonte del testo
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