Istituzione e riorganizzazione dei servizi 1. La regione, sulla base delle proposte delle UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui all'art. 7, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di cui al presente accordo, individuando in base ai bacini di utenza:
- a)il numero e la distribuzione delle sedi;
- b)la tipologia e la dislocazione delle centrali operative con i relativi collegamenti radiotelefonici;
- c)il numero e la distribuzione degli operatori;
- d)tipologia e distribuzione dei mezzi mobili.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991
