Art. 3 — Coordinamento di testo
L'ufficio centrale per il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo provvede a redigere ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo coordinato del presente regolamento con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, tenendo conto degli effetti abrogativi derivanti dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Testo vigente dal 25 giugno 1994
