E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze:

  • a)predisporre schemi di disegni di legge e di altri atti normativi di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in attuazione della politica istituzionale del Governo;
  • b)promuovere ed assicurare il coordinamento delle iniziative legislative e dell'attivita' normativa del Governo;
  • c)curare, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di intesa con i Ministeri interessati, gli atti necessari alla formulazione degli emendamenti governativi a disegni o proposte di legge all'esame delle Camere e di ogni proposta del Governo concernente iniziative non governative;
  • d)procedere alla revisione tecnico-formale degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi;
  • e)adottare le misure necessarie per riordinare il sistema normativo vigente, anche a mezzo di testi unici;
  • f)esprimere pareri su questioni giuridiche e curare gli affari legali e del contenzioso;
  • g)svolgere ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretariato generale.

Testo vigente dal 8 novembre 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366~art1 · fonte del testo