Art. 1 — Istituzione dell'Ufficio
E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
- a)predisporre schemi di disegni di legge e di altri atti normativi di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in attuazione della politica istituzionale del Governo;
- b)promuovere ed assicurare il coordinamento delle iniziative legislative e dell'attivita' normativa del Governo;
- c)curare, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di intesa con i Ministeri interessati, gli atti necessari alla formulazione degli emendamenti governativi a disegni o proposte di legge all'esame delle Camere e di ogni proposta del Governo concernente iniziative non governative;
- d)procedere alla revisione tecnico-formale degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi;
- e)adottare le misure necessarie per riordinare il sistema normativo vigente, anche a mezzo di testi unici;
- f)esprimere pareri su questioni giuridiche e curare gli affari legali e del contenzioso;
- g)svolgere ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretariato generale.
Testo vigente dal 8 novembre 1989
