All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento. 2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonche' l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592

Testo vigente dal 7 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1988 al 7 settembre 1996. 105 parole tolte, 55 parole aggiunte.

All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondariatolto: , nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studiotolto: , provvede la provincia in base tolto: a aggiunto: ai piani da essa predispostitolto: , d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria aggiunto: tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento. 2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione tolto: e aggiunto: ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, tolto: nonche' l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole tolto: ed aggiunto: e istituti di istruzionetolto: . I competenti organi statali dispongono le variazioni degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa l'utilizzazione del personale insegnante, in relazione ai provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1. Lo Stato assicura alle scuole della provincia una disponibilita' complessiva di personale insegnante che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni. aggiunto: nonche' l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405~art5 · fonte del testo