Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che e' trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attivita' devono essere preventivamente approvati dalla provincia. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attivita' che cessano, e' trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti sono trasferiti al patrimonio della provincia di Trento. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti, nonche' il trasferimento del personale, sono adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.

Testo vigente dal 17 settembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405~art17 · fonte del testo