Articolo abrogato dal d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.
Abrogato dal 3 marzo 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.
Abrogato dal 3 marzo 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1988 al 3 marzo 1994. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino, nelle scuole elementari e' impartita almeno un'ora settimanale di insegnamento della lingua e della cultura ladina; nelle predette scuole la lingua ladina puo' essere usata altresi' quale strumento d'insegnamento secondo modalita' stabilite dal collegio dei docenti. Nelle scuole secondarie e' assicurato l'insegnamento della cultura ladina nell'ambito delle discipline impartite, sulla base di quanto sara' previsto dalla programmazione dell'azione educativa deliberata dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Nelle predette scuole secondarie i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori. Il personale direttivo e docente in servizio di ruolo nelle scuole della provincia, che documenti la provenienza dai suddetti comuni e dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi a una commissione nominata dal sovrintendente scolastico, e' assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo. Nelle assunzioni del personale docente non di ruolo delle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo hanno diritto alla nomina con precedenza assoluta gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti, che documentino la provenienza dai suddetti comuni e dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 DICEMBRE 1993, N. 592
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405~art14 · fonte del testo
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