[1]Il comitato provvede all'amministrazione del fondo ed in particolare:
- a)determina i contributi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge n. 145 del 1990;
- b)delibera su ogni operazione gestionale e promozionale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 640 del 1950, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 145 del 1990;
- c)vigila sull'espletamento dei servizi tecnici ed amministrativi;
- d)formula e trasmette il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 640 del 1950, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge n. 145 del 1990.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Testo vigente dal 15 settembre 2020
