[1]Il comitato delibera sulla stipula di idonei contratti di assicurazione collettiva riguardanti la responsabilita' civile verso i terzi per i rischi connessi alle bombole. I contratti sono stipulati dall'ENI con l'Istituto assicuratore scelto dal comitato, il quale determina altresi' il limite massimo del rischio che deve essere coperto con l'assicurazione. La polizza deve coprire la responsabilita' dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei trasportatori, dei distributori e degli utenti. Ai fini del risarcimento si considera terzo anche l'utente, ancorche' proprietario della bombola.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Testo vigente dal 15 settembre 2020
