La remunerazione dei servizi delle iniziative di cui all'articolo 2 e' composta secondo le seguenti percentuali del valore economico complessivo dell'iniziativa:

  • a)per le campagne che prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
  • 1)compenso all'impresa affidataria: non oltre il 12 per cento;
  • 2)produzione: non oltre il 15 per cento;
  • 3)distribuzione: non meno del 73 per cento;
  • b)per le campagne che non prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
  • 1)compenso all'impresa affidataria: non oltre il 25 per cento;
  • 2)produzione: non meno del 75 per cento. Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Testo vigente dal 16 novembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403~art7 · fonte del testo