Art. 7 — Remunerazione dei servizi prestati
La remunerazione dei servizi delle iniziative di cui all'articolo 2 e' composta secondo le seguenti percentuali del valore economico complessivo dell'iniziativa:
- a)per le campagne che prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
- 1)compenso all'impresa affidataria: non oltre il 12 per cento;
- 2)produzione: non oltre il 15 per cento;
- 3)distribuzione: non meno del 73 per cento;
- b)per le campagne che non prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
- 1)compenso all'impresa affidataria: non oltre il 25 per cento;
- 2)produzione: non meno del 75 per cento. Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Testo vigente dal 16 novembre 2001
