Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i soggetti che operano, nei settori della comunicazione o della pubblicita' sulla base dell'oggetto sociale, se societa', o dell'iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura, se imprese individuali, o comunque di altra equivalente registrazione, se imprese appartenenti a Stato membro della Unione europea, che sono costituite come segue:

  • a)imprese individuali;
  • b)societa' di persone o di capitale;
  • c)raggruppamenti temporanei di imprese.

Testo vigente dal 16 novembre 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403~art3 · fonte del testo