Qualora l'attivita' di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle societa' stesse. Le societa' sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Testo vigente dal 22 maggio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art6 · fonte del testo