Ai fini del presente regolamento si intende:
- a)per "legge", la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- b)per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c)per "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario;
- d)per "procedure di selezione", le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni;
- e)per iniziative di "comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attivita' delle amministrazioni dello Stato attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni.
Testo vigente dal 16 novembre 2001
