Art. 3 — Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 giugno 2019, n. 78.
Abrogato dal 24 agosto 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 giugno 2019, n. 78.
Abrogato dal 24 agosto 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 2010 al 24 agosto 2019. 226 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
tolto: a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
tolto: b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attivita' di collaborazione con gli enti locali;
tolto: c) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.tolto: R. 8 MARZO 2006, N. 154. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni:
tolto: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali;
tolto: b) Direzione centrale dei servizi elettorali;
tolto: c) Direzione centrale della finanza locale;
tolto: d) Direzione centrale per i servizi demografici. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MARZO 2006, N. 154 COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MARZO 2006, N. 154 COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MARZO 2006, N. 154aggiunto: C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-07;398~art3 · fonte del testo
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