Art. 4 — Abrogazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1998 al 10 giugno 2001. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del commercio con l'estero, e' abrogato. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, sono soppresse le parole: "del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione", e le parole: "nonche' l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-20;397~art4 · fonte del testo
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