Art. 82 — Comunicazione al giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in eta' minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
