Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

  • a)l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
  • b)la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
  • c)il bollo dell'ufficio. I certificati di stato civile devono contenere le generalita' come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art108 · fonte del testo