Art. 108 — Contenuto
Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
- a)l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
- b)la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
- c)il bollo dell'ufficio. I certificati di stato civile devono contenere le generalita' come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
