Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

  • a)contrattazione collettiva nazionale: si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
  • b)accordo nazionale quadro: b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la seguente materia:
  • 1)principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita'; b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite, ferme restando le competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:
  • 1)individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio.
  • 2)criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
  • 3)criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
  • 4)criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
  • 5)criteri generali per la programmazione di turni di reperibilita';
  • 6)indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di assistenza del personale;
  • c)contrattazione decentrata: si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e per le seguenti materie:
  • 1)criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalita';
  • 2)criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
  • 3)criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;
  • 4)misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. l25;
  • d)informazione preventiva: d1) e' fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
  • 1)l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
  • 2)la mobilita' esterna del personale a domanda;
  • 3)la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
  • 4)l'applicazione del riposo compensativo;
  • 5)la programmazione di turni di reperibilita'; d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione e' fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione e' fornita a livello centrale;
  • e)esame: e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti; e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
  • f)consultazione: f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
  • 1)la definizione delle piante organiche;
  • 2)la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
  • 3)l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto; f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonche', nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico;
  • g)informazione successiva: g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
  • 1)le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
  • 2)la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
  • 3)l'attuazione di programmi di formazione del personale;
  • 4)le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale; g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie. La corretta applicazione del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 22 settembre 1995

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395~art25 · fonte del testo