Art. 22 — Relazioni Sindacali
Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
- a)contrattazione collettiva: a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettavi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi; a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
- b)informazione che si articola in preventiva e successiva;
- c)esame;
- d)consultazione;
- e)forme di partecipazione;
- f)norme di garanzia.
Testo vigente dal 3 agosto 1999
