Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1994 al 20 febbraio 1999. 485 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: L'ISPT provvede, alle operazioni di verifica secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi seguenti. Le operazioni di verifica riguardano:

tolto: a) l'accertamento della regolarita' e della completezza della domanda e della relazione di cui all'art. 7;

tolto: b) l'accertamento della conformita' dell'apparecchiatura al progetto di cui all'art. 6 e della compatibilita' dell'apparecchiatura stessa con la rete. Le operazioni di verifica di cui alla lettera a) del comma 2 sono concluse entro sette giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 7. Entro lo stesso termine, se sono riscontrate irregolarita' o carenze, l'ISPT invita per iscritto il richiedente a presentare le occorrenti correzioni e/o integrazioni nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso le operazioni sono concluse entro sette giorni dalla presentazione all'ISPT delle correzioni e/o integrazioni richieste. Se le correzioni o integrazioni richieste non sono presentate nel termine perentorio di cui al comma 3 ovvero l'accertamento di cui alla lettera a) del comma 2 e' comunque negativo, l'ISPT da' immediata comunicazione al richiedente del rigetto della domanda di omologazione. Fuori dai casi di cui al comma 4, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ISPT provvede alle operazioni di verifica di cui alla lettera b) del comma 2, valutando se le norme tecniche dichiarate, nonche' le prove e misure certif- icate sono sufficienti per garantire la compatibilita' dell'apparecchiatura con la rete. Qualora la richiesta di omologazione sia corredata da certificati di conformita' e da rapporti di prove rilasciati da laboratori accreditati in Italia e negli altri Paesi della Comunita' europea, l'ISPT valuta la necessita' di eseguire prove complementari, informandone il richiedente. L'ISPT, ove ne ravvisi la necessita', procede direttamente o tramite laboratori accreditati, all'esame tecnico, dando tempestiva comunicazione scritta al richiedente delle prove programmate, con indicazione:

tolto: a) della data di inizio;

tolto: b) della presumibile durata;

tolto: c) dei luoghi in cui devono essere eseguite;

tolto: d) delle apparecchiature da sottoporre alle prove;

tolto: e) dell'assistenza tecnica richiesta all'istante. L'ISPT dispone le prove occorrenti per accertare:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) la compatibilita' della apparecchiatura con le reti e le strutture di telecomunicazioni, nonche' la sua funzionalita' secondo quanto dichiarato e in conformita' alle disposizioni vigenti;

tolto: b) il mantenimento della compatibilita' in condizioni ambientali critiche, nei limiti massimi previsti dalle norme tecniche alle quali fa riferimento la domanda di omologazione;

tolto: c) la compatibilita' elettromagnetica. Qualora nel corso dell'esame tecnico siano riscontrati inconvenienti ostativi dell'omologazione, l'ISPT ne richiede l'eliminazione, fissando il termine perentorio per le occorrenti modifiche. L'ISPT puo' autorizzare il gestore all'esercizio provvisorio dell'apparecchiatura per non piu' di novanta giorni, informandone i competenti organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenuti a partecipare alle prove e a riferire sugli eventuali inconvenienti. Le operazioni di verifica sono concluse entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di omologazione, con esclusione dei periodi di sospensione. In ogni caso, decorso tale termine, il richiedente deve essere immediatamente informato dell'esito delle verifiche eseguite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1998, N. 507

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;395~art8 · fonte del testo