Art. 17 — Contrassegni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1998, n. 507.
Abrogato dal 20 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1998, n. 507.
Abrogato dal 20 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1994 al 20 febbraio 1999. 64 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Su ogni esemplare dell'apparecchiatura omologata e' apposto un contrassegno indelebile (marchio od etichetta) con le seguenti informazioni:
tolto: a) nominativo del titolare dell'omologazione;
tolto: b) modello dell'apparecchiatura;
tolto: c) anno e mese di fabbricazione;
tolto: d) riferimenti del certificato di omologazione. Il contrassegno e' apposto su una parte dell'apparecchiatura non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1, lettera d), visibile sulla superficie esterna dell'apparecchiatura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1998, N. 507
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;395~art17 · fonte del testo
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