Art. 15 — R e v o c a
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1998, n. 507.
Abrogato dal 20 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1998, n. 507.
Abrogato dal 20 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1994 al 20 febbraio 1999. 68 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'omologazione e' revocata dalla competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dell'ISPT, se l'apparecchiatura non garantisce la sicurezza per l'operatore e/o determina perturbazione alla rete o al servizio. Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca al gestore pubblico e al richiedente dell'omologazione, le apparecchiature inserite in rete devono essere rimosse e nessun altro esemplare di esse puo' esservi ulteriormente inserito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1998, N. 507
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;395~art15 · fonte del testo
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