1. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e di mare l'area oggetto della domanda deve essere definita con le coordi- nate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio originale, bollato e firmato dal richiedente, della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare alla scala 1:100.000. 2. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in mare la rappresentazione grafica di cui al comma 1 sara' redatta su fogli originali della carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000. 3. L'area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 32, comma 2, deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all'art. 3, comma 6, della legge, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi del presente regolamento. 4. L'estensione dell'area richiesta in concessione e' espressa in kmq. 5. I vertici dell'area della concessione devono essere indicati come specificato nell'art. 6, comma 2, punto e).

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art39 · fonte del testo