Art. 4 — Fase istruttoria

L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n. 153.

Testo vigente dal 18 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-21;394~art4 · fonte del testo