Art. 9 — D i v i e t i

E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all'art. 1, comma 1. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi. E' vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.

Testo vigente dal 21 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391~art9 · fonte del testo