Art. 10 — O b b l i g h i
Le trasmissioni devono essere diffuse in linguaggio chiaro e non codificato. Il responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di cui all'art. 1, comma 1, ha l'obbligo di disporre senza ritardo le rettifiche richieste dai soggetti interessati. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, devono tenere un registro su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi e sono tenuti inoltre a conservare, a disposizione delle autorita' di controllo, la registrazione dei programmi in maniera non manipolabile per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale o di interesse per le amministrazioni dello Stato che il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a trasmettere.
Testo vigente dal 21 settembre 1995
