Art. 14 — Trasferimento

L'autorizzazione non puo' essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento e' adottato entro il termine di cui all'art. 1, comma 3. Il trasferimento puo' riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.

Testo vigente dal 21 settembre 1995

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391~art14 · fonte del testo