Art. 14 — Trasferimento
L'autorizzazione non puo' essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento e' adottato entro il termine di cui all'art. 1, comma 3. Il trasferimento puo' riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.
Testo vigente dal 21 settembre 1995
