Art. 12 — Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Ai sensi degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149, e in ogni altro caso nel quale emergano situazioni che avrebbero potuto giustificare il diniego dell'autorizzazione o che, con riferimento agli stessi interessi pubblici, ne rendano anche temporaneamente inopportuno il mantenimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su richiesta del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno, previo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, procede alla sospensione ed, ove necessario, alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
Testo vigente dal 21 settembre 1995
