Art. 11 — Guardia d'onore
I reparti delle Forze armate impiegati nel servizio di guardia d'onore nel palazzo del Quirinale, nelle altre sedi della Presidenza della Repubblica, nelle residenze anche temporanee del Presidente della Repubblica, nonche' le altre unita' militari eventualmente assegnate per speciali esigenze al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, possono, su richiesta del Segretario generale, concorrere ai servizi di presidio, vigilanza, protezione e sicurezza nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il regolamento di servizio per le guardie d'onore del palazzo del Quirinale e delle altre residenze del Presidente della Repubblica, nonche' per altre guardie d'onore disposte fuori della citta' di Roma per il Presidente della Repubblica, e' emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il segretario generale e, per quanto attiene al concorso istituzionale della guardia stessa ai servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica d'interesse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministro dell'interno. Il regolamento di cui al comma 2 si applica anche agli altri reparti ed unita' militari assegnati al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica a norma del comma 1.
Testo vigente dal 12 febbraio 1991
