Art. 16 — Incarichi di collaborazione
L'Amministratore ha facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
