Art. 1 — Presentazione della richiesta di risarcimento danni

La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si e' verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si e' verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorita' incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.

Testo vigente dal 18 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;388~art1 · fonte del testo