Art. 1 — Presentazione della richiesta di risarcimento danni
La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si e' verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si e' verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorita' incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
