Art. 3 — Avvio del procedimento

Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere. La domanda deve essere presentata:

  • a)per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
  • b)per quanto di competenza:
  • 1)del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;
  • 2)del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510~art3 · fonte del testo