Art. 3 — Avvio del procedimento
Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere. La domanda deve essere presentata:
- a)per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
- b)per quanto di competenza:
- 1)del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;
- 2)del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
Testo vigente dal 7 gennaio 2000
