Art. 2 — Iscrizione nel registro
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1994 al 24 aprile 1999. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' soppressa la commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'articolo 4 della legge, e di cui all'articolo 8 della stessa legge ed agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento di esecuzione. Le relative competenze in materia di iscrizione e cancellazione dal registro sono attribuite al presidente della camera di commercio. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 1 della legge, e' disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, previa verifica del possesso dei requisiti professionali e morali. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;384~art2 · fonte del testo
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