L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE). - 1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua. 2. Analogamente e' concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facolta' di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre. 3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o piu' esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.".
Testo vigente dal 30 settembre 1993
