L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Svolgimento della prova scritta). - 1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario. 2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione puo' fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si e' data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, da' lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni e' fatta menzione nel verbale. 3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si da' inizio alla prova di esame. 4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare. 5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali e' affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova. 6. I candidati devono usare, per la stesura dell'eleborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, ne' portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonche' mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria. 7. E' escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarita' dell'esame. 8. L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.".
Testo vigente dal 30 settembre 1993
